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Il concerto di Baglioni danneggiò le corse

Spettacolo al Meazza nel 1998 in concomitanza con il Memorial Gianni Ferraris. La Snai: risarciteci

La lentezza della giustizia non conosce limiti. È arrivata dopo più di dieci anni la sentenza del Consiglio di Stato che era chiamato a dirimere una controversia tra il Comune di Milano e la società che gestisce l’ippodromo di San Siro sui danni provocati a quest’ultima dal concerto di Claudio Baglioni, svoltosi allo Stadio Meazza il 9 luglio 1998. Il Comune, cui il Tar aveva in prima istanza dato torto (motivo per cui si era appellato nel 2002 al Consiglio di Stato), ha perso il ricorso e potrebbe essere così chiamato a risarcire ora un danno che risale addirittura a quattordici anni fa.

La vicenda nacque dal fatto che la Sport e Spettacolo Ippico Spa, oggi Snai, era stata colta di sorpresa dalla notizia che lo stadio, accanto all’ippodromo, avrebbe ospitato il concerto di Baglioni (sessantamila spettatori) la stessa sera in cui era in programma l’evento ippico più importante dell’anno, fissato da mesi, il Gran Premio Nazionale Memorial Gianni Ferraris. Il frastuono della musica avrebbe reso impossibile far correre i cavalli e così gli organizzatori furono costretti a spostare il Gran Premio all’ultimo momento, subendo un danno. I legali della società, per ottenere un presupposto giuridico ai fini del risarcimento, si rivolsero al Tar impugnando la licenza temporanea che era stata rilasciata per il concerto e il tribunale amministrativo nel maggio del 2001 accolse il ricorso.

Il Comune si rivolse allora al Consiglio di Stato, sostenendo che la società ippica non avrebbe potuto ricorrere al Tar in quanto al momento del ricorso l’«evento asseritamente dannoso era del tutto esaurito», cioè il concerto c’era già stato e quindi non ne avrebbe ricavato un vantaggio concreto. Il Comune contestava poi anche altri punti, tra cui quello in cui la società ippica dichiarava di aver misurato un suono di ben 90 decibel in tribuna durante l’esibizione di Baglioni. Ma la Snai, difesa dall’avvocato Enzo Barilà, si è invece vista accogliere le sue ragioni. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti legittimo l’interesse della Snai a impugnare il provvedimento sia per impedire il ripetersi di una situazione analoga capace di provocare danno, sia per ottenere un presupposto giuridico volto a chiedere, in separato giudizio, il risarcimento del danno.
A questo proposito, i giudici d’appello sostengono che il Comune nel concedere la licenza per il concerto avrebbe dovuto tenere in considerazione non solo i pregiudizi causati alla società ippica, «ma anche agli interessi erariali, danneggiati da un inevitabile calo delle scommesse dovuto a improvviso rinvio al giorno successivo di un evento da lungo tempo programmato».

Luigi Corvi

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